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[1]La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, purche' abbiano l'idoneita' ai servizi di cui all'articolo seguente.

[2]Gli ufficiali in ausiliaria rimangono in tale posizione per otto anni e successivamente sono collocati a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda dell'eta' e dell'idoneita', salvo il disposto dell'art. 126.

[3]Gli ufficiali generali, collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

[4]Gli ufficiali esclusi quelli di cui al precedente comma, collocati in ausiliaria su domanda, rimangono in tate posizione sino al raggiungimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per non piu' di sei anni.

[5]Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria degli ufficiali provenienti dalle posizioni di « a disposizione » e di « fuori organico ».

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art69 · fonte del testo