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Non possono far parte del consiglio di disciplina:

  • a)gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;
  • b)il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
  • c)gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;
  • d)gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;
  • e)gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;
  • f)i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi dei comandi militari marittimi;
  • g)i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);
  • h)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
  • i)l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso danneggiato;
  • l)chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare chi per ufficio diede parere in merito;
  • m)coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
  • n)l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art92 · fonte del testo