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Non possono far parte del consiglio di disciplina:
- a)gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;
- b)il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina ((e il sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale)), gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- c)gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;
- d)gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;
- e)gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;
- f)i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi dei comandi militari marittimi ((e i capi ufficio dei comandi della difesa territoriale e dei comandi di zone militari));
- g)i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);
- h)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
- i)l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso danneggiato;
- l)chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare chi per ufficio diede parere in merito;
- m)coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- n)l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
