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[1]Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme:

[2]a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;

[3]a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;

[4]a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;

[5]a 68 anni, se colonnelli;

[6]a 66 anni, se tenenti colonnelli;

[7]a 65 anni, se maggiori;

[8]a 62 anni, se capitani;

[9]a 60 anni, se subalterni, e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 dicembre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art47 · fonte del testo