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[1]Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme:

[2]a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;

[3]a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;

[4]a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;

[5]a 68 anni, se colonnelli;

[6]a 66 anni, se tenenti colonnelli;

[7]a 65 anni, se maggiori;

[8]a 62 anni, se capitani;

[9]a 60 anni, se subalterni, e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

[10]((Pero' i capitani e gli ufficiali subalterni del C.R.E.M. iscritti nella riserva cessano d'appartenervi, rispettivamente, al compimento del 66° e 64° anno di eta')).

Testo in vigore dal 1 dicembre 1936 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 dicembre 1936. 27 parole aggiunte.

aggiunto: Pero' i capitani e gli ufficiali subalterni del C.R.E.M. iscritti nella riserva cessano d'appartenervi, rispettivamente, al compimento del 66° e 64° anno di eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art47 · fonte del testo