Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1936 al 1 maggio 1954. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme:
tolto: a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;
tolto: a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;
tolto: a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;
tolto: a 68 anni, se colonnelli;
tolto: a 66 anni, se tenenti colonnelli;
tolto: a 65 anni, se maggiori;
tolto: a 62 anni, se capitani;
tolto: a 60 anni, se subalterni, e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.
tolto: Pero' i capitani e gli ufficiali subalterni del C.R.E.M. iscritti nella riserva cessano d'appartenervi, rispettivamente, al compimento del 66° e 64° anno di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art47 · fonte del testo