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L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
  • b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art48 · fonte del testo