Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 maggio 1954. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
tolto: a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
tolto: b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art48 · fonte del testo