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L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
- a)prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi; 2
- b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 agosto 1926, n. 1477, convertito senza modificazioni dalla L. 10 aprile 1927, n. 627, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A deroga dell'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dello stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il periodo minimo di servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento del Regio esercito provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1925-1926 e dai corsi precedenti a quelli 1924-1925 e' ridotto a due mesi".
Testo in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 maggio 1954
