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[1]Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

[2]gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

[3]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[4]a 52 anni di eta' se capitani;

[5]a 50 anni di eta' se subalterni.

[6]Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere inscritti sui quadri onorari.

[7]Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di eta' o per motivi di idoneita' fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 23 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art51 · fonte del testo