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[1]Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

  • a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

[2]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[3]a 56 anni di eta' se capitani;

[4]a 55 anni di eta' se subalterni;

[5]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;

  • b)gli ufficiali della Regia aeronautica:

[6]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:

[7]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;

[8]a 48 anni di eta' se capitani;

[9]a 45 anni di eta' se subalterni;

[10]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:

[11]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;

[12]a 56 anni di eta' se capitani;

[13]a 55 anni di eta' se subalterni;

[14]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:

[15]a 58 anni di eta'.16 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1930, n. 459

12

La L. 24 marzo 1930, n. 459 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per eta', o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtu' della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva".

16

Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, nel modificare l'art. 1 della L. 24 marzo 1930, n. 459, ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Gli ufficiali della Regia aeronautica cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva: a) se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo naviganti: a 54 anni di eta' se ufficiali superiori; a 50 anni di eta' se capitani o subalterni; b) se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, al Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori; a 56 anni di eta' se capitani; a 55 anni di eta' se subalterni; se capitani e ufficiali subalterni nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: a 58 anni di eta'".

Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 10 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1930 al 7 dicembre 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, nel modificare l'art. 1 della L. 24 marzo 1930, n. 459, ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Gli ufficiali della Regia aeronautica cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva: a) se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo naviganti: a 54 anni di eta' se ufficiali superiori; a 50 anni di eta' se capitani o subalterni; b) se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, al Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori; a 56 anni di eta' se capitani; a 55 anni di eta' se subalterni; se capitani e ufficiali subalterni nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico: a 58 anni di eta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art51 · fonte del testo