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[1]((Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
- a)gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
[2]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[3]a 56 anni di eta' se capitani;
[4]a 55 anni di eta' se subalterni;
[5]per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;
- b)gli ufficiali della Regia aeronautica:
[6]se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
[7]a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;
[8]a 48 anni di eta' se capitani;
[9]a 45 anni di eta' se subalterni;
[10]se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
[11]a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
[12]a 56 anni di eta' se capitani;
[13]a 55 anni di eta' se subalterni;
[14]se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
[15]a 58 anni di eta')). 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1930, n. 459
12La L. 24 marzo 1930, n. 459 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per eta', o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtu' della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva".
Testo in vigore dal 23 maggio 1930 al 7 dicembre 1932
