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[1]Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravita' di essi lo consigli, egli puo' essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

[2]Tale provvedimento dovra' essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

[3]Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

[4]Quando pero' dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovra' essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

[5]La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art66 · fonte del testo