Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. 129 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravita' di essi lo consigli, egli puo' essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.
tolto: Tale provvedimento dovra' essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.
tolto: Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.
tolto: Quando pero' dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovra' essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.
tolto: La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art66 · fonte del testo