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[1]Il grado si perde per una delle cause seguenti:
- a)dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;
- b)dimissioni d'autorita':
[2]1° per interdizione civile;
[3]2° per irreperibilita';
[4]3° per posizione sociale incompatibile con lo stato d'ufficiale;
- c)cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica;
- d)perdita della cittadinanza;
- e)rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;
- f)condanna:
[5]1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare;
[6]2° ad una pena restrittiva della liberta' personale per piu' di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;
[7]3° per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404,((413)) 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;
[8]4° ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 5 febbraio 1931
