Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1931 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]((Il grado si perde per una delle cause seguenti:

  • a)dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;
  • b)dimissioni d'autorita':

[2]1° per interdizione civile;

[3]2° per irreperibilita';

[4]3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

  • c)cancellazione dai ruoli:

[5]1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;

[6]2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;

[7]3° per riconosciuta totale infermita' di mente, a seguito di fatti gravi;

  • d)perdita della cittadinanza italiana;
  • e)rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;
  • f)condanna:

[8]1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);

[9]2° ad una pena restrittiva della liberta' personale per piu' di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del Codice penale comune;

[10]3° per i delitti preveduti negli articoli 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del Codice penale comune e negli articoli 860 e 861 secondo capoverso e seguenti del Codice di commercio;

[11]4° ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice)).

Testo in vigore dal 5 febbraio 1931 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1926 al 5 febbraio 1931. 51 parole tolte, 143 parole aggiunte in 10 capoversi.

3° per posizione sociale incompatibile con lo stato tolto: d'ufficiale aggiunto: di ufficiale;

c) cancellazione dai ruoliaggiunto: :

aggiunto: 1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marinaaggiunto: , della Regia aeronautica o della Regia tolto: aeronautica aggiunto: guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;

aggiunto: 2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;

aggiunto: 3° per riconosciuta totale infermita' di mente, a seguito di fatti gravi;

d) perdita della cittadinanza aggiunto: italiana;

1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militareaggiunto: , o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);

2° ad una pena restrittiva della liberta' personale per piu' di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli tolto: 239 e 242 aggiunto: 396 e 399 del Codice penale comune;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

3° per aggiunto: i delitti preveduti negli articoli tolto: 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404,413 415 e 418 aggiunto: 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del Codice penale comune e negli articoli tolto: dall'856 all'861 aggiunto: 860 e 861 secondo capoverso e seguenti del Codice di commercio;

4° ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come tolto: pena o effetto penale, tolto: la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza aggiunto: una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art71 · fonte del testo