Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1931 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
[1]((Il grado si perde per una delle cause seguenti:
- a)dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;
- b)dimissioni d'autorita':
[2]1° per interdizione civile;
[3]2° per irreperibilita';
[4]3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;
- c)cancellazione dai ruoli:
[5]1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;
[6]2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;
[7]3° per riconosciuta totale infermita' di mente, a seguito di fatti gravi;
- d)perdita della cittadinanza italiana;
- e)rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;
- f)condanna:
[8]1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);
[9]2° ad una pena restrittiva della liberta' personale per piu' di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del Codice penale comune;
[11]4° ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice)).
Testo in vigore dal 5 febbraio 1931 al 1 maggio 1954
