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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1931 al 1 maggio 1954. 302 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Il grado si perde per una delle cause seguenti:

tolto: a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

tolto: b) dimissioni d'autorita':

tolto: 1° per interdizione civile;

tolto: 2° per irreperibilita';

tolto: 3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

tolto: c) cancellazione dai ruoli:

tolto: 1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;

tolto: 3° per riconosciuta totale infermita' di mente, a seguito di fatti gravi;

tolto: d) perdita della cittadinanza italiana;

tolto: e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

tolto: f) condanna:

tolto: 1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);

tolto: 2° ad una pena restrittiva della liberta' personale per piu' di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del Codice penale comune;

tolto: 3° per i delitti preveduti negli articoli 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del Codice penale comune e negli articoli 860 e 861 secondo capoverso e seguenti del Codice di commercio;

tolto: 4° ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art71 · fonte del testo