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[1]((Il Consiglio di disciplina e' formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di Corpo d'armata o comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonche' dal comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.
[2]Allorche' trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando e' considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al comandante del Corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'art. 75)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
