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[1]Il Consiglio di disciplina e' formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di corpo d'armata o alto comandante marittimo o navale o comandante di zona aerea territoriale in ogni altro caso.
[2]((Allorche' trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando e' considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al Comandante del Corpo d'armata di Roma)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1927 al 1 maggio 1930
