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[1]Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potra' essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianita', all'ufficiale per il quale il Consiglio e' ordinato.

[2]In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrera' ad ammiragli o generali del grado e dell'anzianita' prescritta.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art79 · fonte del testo