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[1]Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potra' essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianita', all'ufficiale per il quale il Consiglio e' ordinato.
[2]In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrera' ad ammiragli o generali del grado e dell'anzianita' prescritta.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930
