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[1]((Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potra' essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianita', all'ufficiale per il quale il Consiglio e' ordinato.
[2]Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potra' richiedere generali od ammiragli dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica con le norme enunciate)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
