Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potra' essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianita', all'ufficiale per il quale il Consiglio e' ordinato.
tolto: Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potra' richiedere generali od ammiragli dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica con le norme enunciate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art79 · fonte del testo