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[1]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

[2]Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

[3]Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneita' fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art98 · fonte del testo