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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.
[2]Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.
[3]Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
