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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.

[2]Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

[3]Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1930, n. 337

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La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 127 parole tolte, 162 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpiaggiunto: L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.

tolto: Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzioneaggiunto: Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

Gli ufficiali tolto: inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneita' fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze aggiunto: generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1930, n. 337

    La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art98 · fonte del testo