Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954. 164 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e' regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.
tolto: Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.
tolto: Gli ufficiali generali gia' in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado ad personam e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di eta' di 68 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art98 · fonte del testo