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[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio, permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita' fisica.

[2]Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.

[3]Le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 11 novembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art31 · fonte del testo