Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 11 novembre 1945. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio, permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita' fisica.
[2]Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.
[3]Le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 11 novembre 1945
