Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1948 al 1 maggio 1954. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio, permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita' fisica.
tolto: Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.
tolto: Le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art31 · fonte del testo