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[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio, permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita' fisica.
[2]Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.
[3]Le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'. 4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659
4aIl D.Lgs. Luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di eta' previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico" Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 25 agosto 1945.
Testo in vigore dal 11 novembre 1945 al 20 giugno 1948
