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[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio, permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita' fisica.
[2]Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.
[3]Le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'. 4a 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659
4aIl D.Lgs. Luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di eta' previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico" Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 25 agosto 1945.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 727
7Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di eta' previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue: colonnelli: anni 56; tenenti colonnelli: anni 54; maggiori: anni 52". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
Testo in vigore dal 20 giugno 1948 al 1 maggio 1954
