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L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potra' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sara' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha pero' diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreche' abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 27 febbraio 1968
