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((L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione puo' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purche' abbiano compiuto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione e' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado interiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio)).

Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 7 aprile 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 430/2005

    Questione infondata
    25 novembre 2005

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui – disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente – non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo. Deve escludersi, infatti, che la norma censurata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto, da un lato, che al legislatore ordinario compete un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali, dall’altro, che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato dal servizio a seguito di domanda non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico e, d’altro canto, la norma censurata rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sent. richiamata n. 5/2000. - Sulla preclusione della riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, v. sent. n. 10 del 2002.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 27 febbraio 1968. 46 parole tolte, 97 parole aggiunte.

L'ufficialetolto: , che conti almeno venti anni di servizio effettivo tolto: ed aggiunto: e abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 35 ridotta di tre annitolto: , ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo tolto: della navigazione compiuta aggiunto: del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riservatolto: , per gli ufficiali della Marina, o aggiunto: e del servizio di volotolto: , per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione tolto: potra' aggiunto: puo' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente tolto: potranno aggiunto: possono, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopratolto: , purche' abbiano raggiunto aggiunto: purche' abbiano compiuto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione tolto: sara' aggiunto: e' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. tolto: L'ufficiale, aggiunto: Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedonotolto: , e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assolutoaggiunto: , a seconda della idoneita'. tolto: L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, aggiunto: Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto di essere collocato nella riservatolto: , qualora ne faccia domanda aggiunto: anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tolto: tre aggiunto: quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, tolto: sempreche' aggiunto: sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso tolto: non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale e' aggiunto: egli e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado tolto: inferiore aggiunto: interiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. aggiunto: L'ufficiale consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o aggiunto: di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art43 · fonte del testo