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(( L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'eta'. 3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio)) 15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1974, n. 69

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La L. 27 febbraio 1974, n. 69 ha disposto (con l'art. 2) che "La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facolta' del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per congruo periodo di tempo."

D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

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con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 430/2005

    Questione infondata
    25 novembre 2005

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui – disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente – non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo. Deve escludersi, infatti, che la norma censurata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto, da un lato, che al legislatore ordinario compete un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali, dall’altro, che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato dal servizio a seguito di domanda non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico e, d’altro canto, la norma censurata rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sent. richiamata n. 5/2000. - Sulla preclusione della riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, v. sent. n. 10 del 2002.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1974 al 1 gennaio 1998. 278 parole tolte, 30 parole aggiunte.

L'ufficiale che tolto: conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione aggiunto: cessa dal servizio permanente tolto: per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione puo' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purche' abbiano compiuto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitanoaggiunto: , qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondentetolto: . In questo caso la pensione e' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono e' collocato nell'ausiliaria,aggiunto: , e' collocato nella riserva o in congedo assolutotolto: , a seconda della idoneita'. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. aggiunto: a seconda dell'idoneita'. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui tolto: ai primi quattro commi del presente articolo aggiunto: al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso tolto: egli e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complementotolto: , a seconda dell'eta'tolto: , se di grado interiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministroaggiunto: . 3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere tolto: la domanda aggiunto: le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di serviziotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art43 · fonte del testo