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L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione puo' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purche' abbiano compiuto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione e' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado interiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1974, n. 69
11La L. 27 febbraio 1974, n. 69 ha disposto (con l'art. 2) che "La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facolta' del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per congruo periodo di tempo."
Testo in vigore dal 7 aprile 1974 al 1 gennaio 1998
