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[1]((Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:
[2]aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.....................L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti.........L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti........ L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti.......... L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque)). L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.
Testo in vigore dal 1 luglio 1973 al 9 ottobre 2010
