Il principio per cui anche nei procedimenti amministrativi di natura contenziosa che comportino l'irrogazione di sanzioni incidenti su beni di rilievo costituzionale, devono essere salvaguardati il contraddittorio e una possibilità di difesa, non può dirsi violato dalla disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, non prevede come obbligatoria, nel caso in cui il sottufficiale non abbia designato un ufficiale difensore, la nomina di un difensore di ufficio. Infatti, a parte che, secondo le norme esplicative emanate, in applicazione della legge n. 599, con decreto del Ministro per la difesa del 15 settembre 1955, il difensore di ufficio può non essere nominato solo quando il giudicando abbia esplicitamente rinunciato al diritto di farsi assistere, il contraddittorio e la possibilità di difesa non implicano l'obbligatorietà dell'assistenza di un difensore, anche se il legislatore, seguendo un modello di più elevata garanzia, potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalità, prevederla. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.