Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, dal tenore e dalla 'ratiò della disposizione censurata - la quale si limita a stabilire che il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste - non si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni caso, in posizione di subordinazione gerarchica". - V. richiamata sentenza n. 37/1992. M.F.
Art. 97 cost. · Art. 41 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 73 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 15 Norme di principio sulla disciplina militare
Il principio per cui anche nei procedimenti amministrativi di natura contenziosa che comportino l'irrogazione di sanzioni incidenti su beni di rilievo costituzionale, devono essere salvaguardati il contraddittorio e una possibilità di difesa, non può dirsi violato dalla disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, non prevede come obbligatoria, nel caso in cui il sottufficiale non abbia designato un ufficiale difensore, la nomina di un difensore di ufficio. Infatti, a parte che, secondo le norme esplicative emanate, in applicazione della legge n. 599, con decreto del Ministro per la difesa del 15 settembre 1955, il difensore di ufficio può non essere nominato solo quando il giudicando abbia esplicitamente rinunciato al diritto di farsi assistere, il contraddittorio e la possibilità di difesa non implicano l'obbligatorietà dell'assistenza di un difensore, anche se il legislatore, seguendo un modello di più elevata garanzia, potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalità, prevederla. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.
Non costituisce disparità di trattamento la mancata previsione dell'assistenza obbligatoria di un difensore per il procedimento a carico di un sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, cui possa seguire l'applicazione della sanzione di cessazione dal servizio per motivi disciplinari, sia perché l'assistenza obbligatoria di un difensore, prevista per la sanzione disciplinare di corpo della "consegna di rigore" dall'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, invocata dal giudice a quo come situazione di riferimento, attiene al principio di libertà personale, garantito dall'art. 13 della Costituzione, che la consegna di rigore coinvolge: sia perché, fuori di questa ipotesi, anche l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, prevede per l'impiegato soltanto la facoltà, ma non l'obbligo, di farsi assistere da un difensore innanzi alla Commissione di disciplina (art. 73 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e 74, primo comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 66 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 67 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 73 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70. L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art73 · fonte del testo