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E' autorizzata la spesa di L. 64.500.000 inscritta nello Stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonche' a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali.

Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 26 giugno 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art2 · fonte del testo