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E' autorizzata la spesa di L. 64.500.000 inscritta nello Stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonche' a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1932, n. 580

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La L. 6 giugno 1932, n. 580 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".

Testo in vigore dal 26 giugno 1932 al 1 settembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1932 al 26 giugno 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1932, n. 580

    La L. 6 giugno 1932, n. 580 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art2 · fonte del testo