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E' autorizzata la spesa di L. 64.500.000 inscritta nello Stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonche' a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1932, n. 580
1La L. 6 giugno 1932, n. 580 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".
Testo in vigore dal 26 giugno 1932 al 1 settembre 1932
