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E' autorizzata la spesa di L. 64.500.000 inscritta nello Stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonche' a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1932, n. 580
1La L. 6 giugno 1932, n. 580 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".
Il Regio D.L. 13 agosto 1932, n. 1033, convertito senza modificazioni dalla L. 15 dicembre 1932, n. 1746, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 11.590.000, per provvedere, durante l'esercizio 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".
Testo in vigore dal 1 settembre 1932 al 6 maggio 1933
