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[1]E' autorizzato la spesa di L. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.
[2]E', a tal fine, prorogata al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi o sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.
[3]E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 9 maggio 1936 al 30 ottobre 1936
