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[1]E' autorizzato la spesa di L. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.
[2]E', a tal fine, prorogata al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi o sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.
[3]E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 ottobre 1936, n. 1861 convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di lire 5.000.000 autorizzata con l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e' elevato a lire 10.000.000".
Testo in vigore dal 30 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009
