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[1]E' autorizzato la spesa di L. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

[2]E', a tal fine, prorogata al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi o sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

[3]E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 25 ottobre 1936, n. 1861 convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di lire 5.000.000 autorizzata con l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e' elevato a lire 10.000.000".

Testo in vigore dal 30 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1936 al 30 ottobre 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 25 ottobre 1936, n. 1861 convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di lire 5.000.000 autorizzata con l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e' elevato a lire 10.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1936-04-20;756~art3 · fonte del testo