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[1]E' stabilito nella somma di L. 6.000.000, per l'esercizio 1936-37, il limite dipende per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

[2]Entro tale limite il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi di favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, nonche', con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

[3]Il termine di costruzione, fissato dal R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1868, e', agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo capoverso del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1937.

Testo in vigore dal 9 maggio 1936 al 5 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-04-20;756~art5 · fonte del testo