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[1]E' stabilito nella somma di L. 6.000.000, per l'esercizio 1936-37, il limite dipende per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.
[2]Entro tale limite il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi di favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, nonche', con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 gennaio 1937, n. 87 convertito senza modificazioni dalla L. 10 giugno 1937, n. 1524 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite d'impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualita' relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 1.250.000".
L. 29 aprile 1937, n. 787
4La L. 29 aprile 1937, n. 787 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dello articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, e' prorogato al 31 dicembre 1938".
Testo in vigore dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
