I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla, legge 7 gennaio 1949, n. 5, affluiranno alla contabilita' speciale a favore dei provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio (decreto 23 giugno 1938, n. 1224.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-31;780~art3 · fonte del testo