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E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 10,000,000 quale concorso del Tesoro, per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto, da ripartirsi in quattro annualita' di lire 2,500,000 ciascuna, a carico degli esercizi dal 1924-25 al 1927-28. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1925, n. 2428, convertito senza modificazioni dalla L 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegnazione annua di L. 2,500,000, stabilita dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1925, n. 369, quale concorso nelle spese di istruzione e di beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto, e' elevata a L. 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1925-26 al 1927-28".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
