Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 191 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 12, e' fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, inscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilita' esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria, e della stessa categoria.
tolto: Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, pensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'art. 43 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
tolto: Le diminuzioni di stanziamento suindicate, e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.
tolto: Le disposizioni del Presente articolo non si applicano alle spese per l'Esercito, per i carabinieri e per la Marina, ne' alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, ne' a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art11 · fonte del testo