Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 191 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 12, e' fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, inscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilita' esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria, e della stessa categoria.

tolto: Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, pensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'art. 43 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

tolto: Le diminuzioni di stanziamento suindicate, e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.

tolto: Le disposizioni del Presente articolo non si applicano alle spese per l'Esercito, per i carabinieri e per la Marina, ne' alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, ne' a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art11 · fonte del testo