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[1]L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:

  • a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
  • b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

[2]Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

[3]Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 6, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art10 · fonte del testo