Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 12, e' fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, inscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilita' esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria, e della stessa categoria.
[2]Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, pensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'art. 43 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
[3]Le diminuzioni di stanziamento suindicate, e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.
[4]Le disposizioni del Presente articolo non si applicano alle spese per l'Esercito, per i carabinieri e per la Marina, ne' alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, ne' a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
