Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 222 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Agli effetti del precedente art. 11, non possono apportarsi diminuzioni di stanziamento ai capitoli per i quali sono possibili aumenti di assegnazioni in virtu' delle dispozioni recate dagli articoli 40 e 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
tolto: Gli aumenti apportati, anche ove occorra mediante provvedimento legislativo, a detti capitoli, saranno, per quanto possibile, compensati con diminuzioni di stanziamento su altri, escluso, in tal caso, il divieto di cui al precedente comma.
tolto: A tali diminuzioni sara' provveduto con le stesse forme con cui verranno approvati gli aumenti predetti.
tolto: Rimangono ferme le disposizioni dei citati articoli 40 e 41 e quelle che regolano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva inscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e dai fondi a disposizione istituiti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie. Nulla e' del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono, per determinati oneri, i limiti delle relative assegnazioni di bilancio.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta- ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 11 giugno 1925.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: De' Stefani.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art12 · fonte del testo