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[1]Agli effetti del precedente art. 11, non possono apportarsi diminuzioni di stanziamento ai capitoli per i quali sono possibili aumenti di assegnazioni in virtu' delle dispozioni recate dagli articoli 40 e 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

[2]Gli aumenti apportati, anche ove occorra mediante provvedimento legislativo, a detti capitoli, saranno, per quanto possibile, compensati con diminuzioni di stanziamento su altri, escluso, in tal caso, il divieto di cui al precedente comma.

[3]A tali diminuzioni sara' provveduto con le stesse forme con cui verranno approvati gli aumenti predetti.

[4]Rimangono ferme le disposizioni dei citati articoli 40 e 41 e quelle che regolano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva inscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e dai fondi a disposizione istituiti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie. Nulla e' del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono, per determinati oneri, i limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta- ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 11 giugno 1925.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]De' Stefani.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

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